Contratto di Assicurazione Indennitaria Decennale
COS’E
È un contratto di assicurazione che offre ai proprietari di immobili residenziali una protezione per i danni all’opera dopo la consegna. L’art. 4 del D. Lgs. 122/2005 impone al costruttore di stipulare, a beneficio dell’acquirente di un immobile da costruire, una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile (garanzia indennitaria), compresi i danni ai terzi (garanzia risarcitoria), cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del codice civile (rovina e difetti di cose immobili).
A CHI E’ RIVOLTA
Si rivolge ai proprietari dell’opera realizzata, imprese di costruzioni, consorzi e cooperative edilizie e società immobiliari a tutela degli acquirenti di immobili.
In particolare:
- il Contraente della polizza è il costruttore, vale a dire l’imprenditore, il consorzio o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire;
- l’Assicurato è il beneficiario della copertura, vale a dire la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire.
Nel caso di vendita di quote di proprietà dell’immobile, ogni proprietario è beneficiario della copertura in proporzione alla sua quota di proprietà, quest’ultima è definita univocamente come la porzione dell’immobile, comprese le parti comuni, identificate nel rogito notarile.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
La polizza offre un piano assicurativo articolato in 2 sezioni. Inoltre, in funzione della tipologia dei lavori vengono richiamate specifiche Condizioni particolari.
Sezione A – Danni all’immobile
Con questa garanzia viene risarcito il costo di ricostruzione e/o rimpiazzo dell’opera a seguito di:
- rovina totale o parziale;
- gravi difetti costruttivi derivanti da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione a parti dell’opera, destinate per propria natura a lunga durata che ne compromettano la stabilità.
La copertura assicurativa può essere estesa a:
- Danni materiali e diretti all’involucro, quali distacco totale o parziale o fessurazione dello stesso;
- Danni materiali e diretti all’impermeabilizzazione delle coperture;
- Danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti interni di tipo ceramico o lapideo;
- Danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale di intonaci perimetrali e rivestimenti esterni;
riconducibili a difetto di costruzione o posa in opera.
Inoltre, la garanzia può essere estesa alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.
Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito www.hdiassicurazioni.it.