Nel settore degli appalti pubblici, la gestione del rischio non è soltanto una questione tecnica o assicurativa. È, prima di tutto, una responsabilità concreta che ogni impresa affidataria deve affrontare nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tra gli strumenti fondamentali di tutela rientra la polizza C.A.R. (Contractor’s All Risks), una copertura assicurativa essenziale per proteggere i lavori durante la fase di realizzazione. Tuttavia, alcuni aspetti di questa polizza – in particolare le estensioni di garanzia relative agli eventi naturali e agli atti dolosi – meritano un’attenzione particolare.
Comprendere bene cosa è coperto e cosa non lo è può fare la differenza tra un rischio gestito e un danno che resta interamente a carico dell’impresa.
La polizza C.A.R. negli appalti pubblici
Ogni impresa affidataria di un appalto pubblico di lavori è tenuta al rilascio della cd. “Polizza CAR”, prevista normativamente dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023.
La stessa deve risultare, in base all’art. 117 comma 12 del predetto D.Lgs, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tale decreto risulta attualmente ancora non emanato e, pertanto, viene sostituito dallo Schema Tipo 2.3 di cui al DM 193/2022.
Questo riferimento normativo rappresenta oggi il principale parametro per la strutturazione delle polizze C.A.R. negli appalti pubblici.
Come il DM 193/2022 definisce forza maggiore e azioni di terzi
Il DM 193/2022 introduce alcune definizioni fondamentali per comprendere il perimetro delle coperture assicurative.
Forza Maggiore
Il decreto definisce come Forza Maggiore:
eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Si tratta quindi di eventi naturali che possono provocare danni significativi durante la realizzazione delle opere.
Azioni di terzi
Il decreto definisce invece come Azioni di terzi:
qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo d’esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti.
Questa categoria comprende quindi una serie molto ampia di eventi potenzialmente dannosi che possono verificarsi durante la vita del cantiere.
L’esclusione prevista dallo Schema Tipo 2.3
Un elemento particolarmente rilevante è contenuto nell’art. 4 dello Schema Tipo 2.3, il quale esclude categoricamente i danni da azioni di terzi e da forza maggiore.
Questo significa che, in assenza di specifiche estensioni di garanzia, i danni provocati da tali eventi non risultano coperti automaticamente dalla polizza C.A.R. base.
Per le imprese affidatarie di lavori pubblici, questa esclusione rappresenta un punto critico nella gestione del rischio.
Un contesto normativo complesso
La situazione normativa attuale deriva da un susseguirsi di norme negli ultimi anni, tra cui:
- DM 145/2000
- DPR 207/2010
- Linee guida ANAC
- Decreti attuativi MIT
- Attuale D.Lgs 36/2023
Questo quadro ha generato, nel tempo, una situazione di assenza legislativa organica su alcuni aspetti applicativi delle coperture assicurative nei lavori pubblici.
A ciò si aggiunge la disposizione prevista dall’art. 1655 del Codice Civile, che richiama il principio della gestione dell’appalto a proprio rischio.
Perché è fondamentale inserire le estensioni di garanzia
Alla luce di questo contesto normativo e assicurativo, risulta particolarmente importante valutare con attenzione la struttura delle polizze C.A.R.
Per questo motivo consigliamo l’inserimento delle estensioni relative a:
- Eventi Naturali di Forza Maggiore
- Eventi Socio-Politici
- Danni da Furto
La ragione è molto concreta: in presenza di uno o più danni riconducibili agli eventi sopra descritti, gli stessi potrebbero restare ad esclusivo carico delle Imprese Affidatarie di lavori pubblici, con esclusione di qualsivoglia indennizzo da parte delle Stazioni Appaltanti.
Una scelta di tutela per le imprese
Nel settore delle costruzioni pubbliche, la prevenzione del rischio non si limita al rispetto degli obblighi normativi. Significa anche anticipare scenari possibili e proteggere il valore del lavoro svolto.
Integrare le estensioni di garanzia nelle polizze C.A.R. rappresenta quindi una scelta di prudenza e di responsabilità, che consente alle imprese affidatarie di affrontare con maggiore serenità eventi che potrebbero compromettere la realizzazione dell’opera.
Per questo motivo è fondamentale analizzare con attenzione ogni copertura assicurativa e costruire una strategia di protezione realmente adeguata al rischio del cantiere.
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